La Vendita vetrate scorrevoli Roma è una struttura che costituisce un aumento della volumetria dell’edificio oltre che una modifica della sua sagoma.
inoltre è una struttura fissa, duratura. la costruzione di una veranda non rientra tra gli interventi di libera edilizia, indipendentemente dalle sue dimensioni. per definizione, infatti, la veranda rappresenta una costruzione fissa, che può essere rimossa solo demolendola e la cui costruzione, peraltro, impone un aggiornamento della scheda catastale e delle tabelle millesimali dello stabile.
il primo passo verso la realizzazione di una veranda è verificare l’esistenza di una volumetria residua dell’immobile considerato oppure la possibilità di aggiungere un ulteriore volume abitativo senza oltrepassare i limiti imposti dal piano regolatore della zona di appartenenza. il nuovo ambiente deve inoltre rispettare tutti i parametri imposti dal regolamento di edilizia e di igiene locali per quanto concerne l’illuminazione e l’areazione dello spazio destinato ad uso abitativo.
la veranda richiede il permesso di costruire elementi sostanziali alla veranda sono la preesistenza di uno spazio delimitato oppure realizzazione a sé stante; la chiusura con superfici non murarie, costituite da: superfici vetrate quali infissi scorrevoli o fissi, apribili, ecc; trasparenti: plexyglass o similari; impermeabili: teli, pannelli o qualunque sistema atto a impedire passaggio di aria e acqua; le modalità di aperture ammissibili: parzialmente: elementi di chiusura fissi, con almeno uno apribile (es. porta di accesso);
totalmente: apribile su tutti i lati, ad esempio con vetrate scorrevoli su binari o perfino rimovibili lasciando immutata la struttura portante e copertura. la realizzazione di veranda costituisce modifica di prospetto. le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, determinano una variazione plano volumetrica ed architettonica dell’immobile nel quale vengono realizzate, pertanto sono assoggettate al permesso di costruire, a prescindere dalla natura dei materiali utilizzati, dalla ventilata parvenza di precarietà o rimovibilità.
in base all’art. 10 comma 1 lettera c), del tue, le verande costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia “pesanti” soggetti a permesso di costruire se portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee a, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli paesaggistici, storico-culturali ecc.
il regime pertinenziale non è sufficiente per includere la tipica veranda. il rapporto di pertinenzialità nasce con un nuovo locale, dotato di autonoma connotazione e utilizzazione. in termini urbanistici, la veranda realizzata trasformando e chiudendo un balcone o terrazzo non può costituire pertinenza in quanto si tratta di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, che si viene ad aggregare ad un preesistente organismo edilizio, trasformandolo solo in termini di sagoma, volume e superficie.
in ambito edilizio manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dall’edificio precedente/principale, ovvero quando sia realizzata una qualsiasi opera che ne alteri la sagoma, come ad esempio una tettoia (cons. di stato vi n. 51280/2017).
il regime di pertinenzialità “mite” previsto dal tue in misura massima del 20% della volumetria complessiva, cioè quelle non rientranti nel regime delle nuove costruzioni soggette a permesso di costruire, va valutato di volta in volta se e quando sia ammissibile. per le verande, è escluso in via generale ma l’ultima parola spetta a regioni e comuni.
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